Adempimenti per le Aziende che trattano amianto Secondo l’art. 9 comma 1 della Legge 257/1992 I soggetti che trattano amianto devono inviare alle Regioni o alle Province autonome territorialmente competenti, nonché relative Ausl, una relazione che indichi:• i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto di attività