La gestione dei rifiuti speciali in azienda richiede un impegno ed un’attenzione costante che spesso assorbe importanti risorse in termini di tempo e può esporre facilmente al rischio di sanzioni indesiderate.
Purtroppo l’impatto sanzionatorio di eventuali irregolarità può essere davvero pesante
L’unione Europea propone un quadro giuridico volto a controllare tutto il ciclo dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento, ponendo l’attenzione sul recupero e il riciclaggio.
In base al principio della gerarchia di trattamento dei rifiuti, la Commissione Europea ha stabilito che la corretta gestione dei rifiuti deve rispettare una precisa gerarchia di azioni, che segue un ordine dettato dal livello di priorità e sostenibilità ambientale
Lo smaltimento dei rifiuti è definito dal D. Lsg. 152 e s.m.i come un’attività di pubblico interesse, che deve essere svolta nel massimo rispetto della salute dell’uomo e dell’ambiente. La normativa è stata riformata con la Direttiva 2008/98/CE e nel 2014 al Regolamento 2014/955/UE.
L’obiettivo principale della nostra azienda è la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti attraverso l’utilizzo di tecnologie pulite, di prodotti a basso rischio inquinante e di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.
𝗙𝗼𝘀𝘀𝗲 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗲 𝗯𝗮𝗴𝗻𝗶 𝗰𝗵𝗶𝗺𝗶𝗰𝗶: 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘃𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁𝗶 𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗶
Dal 31 luglio 2021, ovvero dalla data di entrata in vigore della L. 108/2021, che ha sostituito integralmente il comma 5 dell’art. 230 TUA, “i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva.”.
La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb).
Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del presente decreto.
𝐍𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐞𝐬𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐟𝐢𝐮𝐭𝐢 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢
Ai sensi dell’art. 8, del Regolamento per la disciplina dalla tassa sui rifiuti, è stata riconosciuta l’esenzione dalla tassazione delle superfici e dei locali dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazioni d’uso, si formano esclusivamente rifiuti speciali, dei quali sono tenuti allo smaltimento gli stessi produttori a proprie spese.
Nel caso in cui su una stessa superficie si producono allo stesso tempo rifiuti ordinari o rifiuti speciali assimilati e non, si applica una riduzione della superficie pari al 30% per le attività artigianali rientranti nella categoria 17, industriali rientranti nella categoria 18 e per le attività medico ospedaliere (categorie 9 e 10).
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