I rifiuti di carta e cartone- cessazione dello status di rifiuto EOW end of waste - Studio Pistone - Consulente chimico ambientale a Catania

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Rifiuti e Acque Reflue

I rifiuti di carta e cartone- cessazione dello status di rifiuto EOW end of waste

Il Decreto 188/2020 – End of Waste carta e cartoni” DECRETO 22 SETTEMBRE 2020 N.188 [REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DA CARTA E CARTONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 184- TER, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152]ovvero cessazione della qualifica di rifiuto per acquisire quella di prodotto.Il Decreto n. 188 del 22 settembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021 ed entrato in vigore il 24 febbraio, stabilisce i nuovi criteri rispetto ai quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati tali ai sensi dell’art. 184-ter del DLgs 152/2006 e s.m.i.Il Decreto 188/2020 è strutturato in 7 articoli e 3 Allegati.

  • Il Produttore deve applicare un sistema di gestione qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 ed il manuale del sistema di gestione deve contenere le procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643 e il piano di campionamento (art. 6)
  • Il possesso della norma UNI EN ISO 9001 è necessario per poter dimostrare il rispetto dei requisiti del Decreto, pertanto, deve essere già “attiva” al momento della presentazione dell’aggiornamento della comunicazione o dell’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione
  • L’adozione del regolamento EMAS o il possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 permettono di ridurre a 6 mesi il periodo di conservazione del campione prelevato per la verifica di conformità.
  • Se l’azienda è già certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 sarà opportuno inserire nell’oggetto del certificato il riferimento al Regolamento, tale aspetto vale anche per la Registrazione EMAS o per la UNI EN ISO 14001

La disciplina transitoria di cui all’art. 7 del Decreto, prevede un periodo di centottanta giorni dall’entrata in vigore – quindi entro il 23 agosto 2021 – per presentare all’Autorità competente (cioè all’Ente che rilascia l’Aia o le autorizzazioni ordinarie o le procedure semplificate): “un aggiornamento” della comunicazione per il recupero agevolato effettuata ai sensi dell’articolo 216, Dlgs 152/2006 v “un’istanza di aggiornamento” dell’Aia oppure dell’autorizzazione di cui agli articoli 208, 209 o 211 del Dlgs 152/2006

 

Per ottenere i Requisiti di qualità che attestano la conformità del materiale cartaceo per essere qualificato “End of Waste”, occorre adempiere ad serie di procedure riportate nell’Allegato 1 del Decreto e che riguardano principalmente : verifiche sui rifiuti in ingresso di carta e cartone verifiche sulla carta e cartone recuperati L’impresa dovrà disporre di personale qualificato ed dovrebbe individuare un responsabile delle procedure per il Decreto.

PROCEDURA SU CONTROLLI RIFIUTI IN INGRESSO, STOCCAGGIO E OPERAZIONI DI TRATTAMENTO

Controlli da effettuare sui rifiuti in ingresso agli impianti di recupero :

  • accettazione dei rifiuti di carta e cartone da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento
  • esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso q controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso Effettuate da Personale incaricato e potranno prevedere:
  • verifica della correttezza e completezza del FIR o documento equipollente ex D.lgs 152/06
  • verifica della corrispondenza e validità delle autorizzazioni dei soggetti indicati e del mezzo
  • verifica delle eventuali analisi eseguite sul rifiuto in ingresso
  • verifica volta ad accertare eventuali contaminazioni da sostanze pericolose
  • ispezione visiva e verifica di corrispondenza del carico di rifiuti al codice CER indicato sul formulario
  • accettazione del rifiuto
  • pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso, quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso

Controlli supplementari, anche analitici, a campione ogni qualvolta l’analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità (eventuali analisi su Fenoli, Formaldeide, Nonilfenoili e Nonilfenolietossilati)

  • Stoccaggio dei rifiuti in area dedicata. Le operazioni di stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti di carta e cartone devono rispettare una serie di specifiche minime, da implementare nel sistema di gestione, riportate nei punti da 1) a 5) dell’Allegato 1 del Decreto.
  • Trattamento finalizzato alla produzione di carta e cartone End of Waste

Occorre implementare una procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità www.unirima.it

 

ANALISI MERCEOLOGICA RIFIUTI IN INGRESSO

L’analisi merceologica dei rifiuti di carta e cartone in ingresso all’impianto va prevista nel piano di gestione – con cadenza almeno annuale – e sulle tipologie di rifiuti conferiti.

Il decreto da effettuare su ogni singolo produttore di rifiuti, da solo indicazioni sui codici CER dai quali si può produrre carta EoW.

Per la produzione di carta End of Waste non sono ammessi i rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.

art. 3 Allegato 1

  • Carta e cartone ottenuti all’esito delle operazioni di recupero effettuate in conformità a quanto previsto dall’art. 3 (disposizioni norma UNI EN 643, cessano di essere rifiuti se risultano conformi ai requisiti dell’Allegato 1 •

L’accertamento dei requisiti conformità [tabella lett. a) art. 3 All. 1 sopra riporta deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso.

  • Va effettuato alla prima produzione di carta EoW – e su tutte le tipologie prodotte come da norma UNI EN 643 – Successivamente, dopo il primo accertamento di conformità, ogni 6 mesi o al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. Pertanto, entro i 6 mesi, l’analisi non va fatta su ogni singolo lotto di produzione se non variano le caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso e le condizioni operative.
  • L’accertamento deve essere effettuato da un Laboratorio di analisi accreditato e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802. L’analisi merceologica per l’accertamento dei requisiti può essere effettuata anche dall’impresa che produce la carta EoW purché essa adotti un piano di campionamento ai sensi della norma UNI 10802 e la procedura gestionale interna sia formalizzata nel sistema ISO e tracciabile

INDIVIDUAZIONE DEL LOTTO E VERIFICA “LOTTO DI CARTA E CARTONE RECUPERATI”: un quantitativo di carta e cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione non può essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate” Il lotto può essere identificato in termini di quantità, ad esempio, come il materiale prodotto in condizioni operative uniformi nell’arco di una giornata lavorativa o la quantità di materiale pari ad un carico utile oppure come la quantità massima che può essere stoccata, e dovrà avere:

  1. Ø caratteristiche omogenee per i prodotti che lo costituiscono
  2. Ø una quantificazione massima di deposito pari a quella indicata nel piano di gestione
  3. Ø una tempo massimo definito e non superiore a 6 mesi ed un quantitativo non superiore a 5.000 tonnellate

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal produttore di carta e cartone recuperati che va redatta al termine del processo produttivo di ogni lotto attesta il rispetto dei criteri previsti dall’art. 3 del Decreto e cioè la conformità ai requisiti tecnici dell’Allegato 1 del Decreto
  • Deve essere inviata, con una delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente
  • Il produttore di EoW carta e cartone deve conservare la dichiarazione di conformità presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano

Conservazione del campione

  • Il produttore deve conservare presso l’impianto di recupero, o presso la propria sede legale, i campioni di EoW carta e cartone prelevato secondo quanto previsto all’Allegato 1 e in conformità alla norma UNI 10802 (“Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati”.)
  • Il campione di carta e cartone recuperati si conserva al termine delle analisi e quindi per ogni codice UNI EN 643.
  • Le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi (ad esempio in un sacco in PE), deve inoltre riportare alcune informazioni, per esempio, la data e l’indicazione del codice di cui alla norma UNI EN 643. Il peso del campione da conservazione pari ad almeno 5 Kg, quantitativo minimo per consentire la ripetizione di analisi chimiche
Lo Studio Pistone effettua le analisi chimiche e merceologiche necessarie atte a dimostrare il rispetto dei limiti imposti dall’allegato 1 all’art. 3.