Adempimenti per le Aziende che trattano amianto
Secondo l’art. 9 comma 1 della Legge 257/1992 I soggetti che trattano amianto devono inviare alle Regioni o alle Province autonome territorialmente competenti, nonché relative Ausl, una relazione che indichi:
• i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto di attività di smaltimento
o bonifica;
• le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata
delle loro attività e le esposizioni all’amianto alle quali sono stati esposti;
• le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
• le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente
Lo Studio Chimico effettua tutte le analisi ed i controlli necessari per misurare l’esposizione all’amianto:
